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Il Giudice Sportivo multa Messina e Taranto dopo lo scontro salvezza di domenica

Nella giornata di oggi il giudice sportivo ha annunciato diverse multe per sette società di Serie C. Tra queste figura anche il Messina, a cui è stata impartita una sanzione da 1000 euro, la più salata al pari del Modena. Le altre società punite, oltre alle già citate Messina e Modena, sono: Feralpisalò, Lecco e Taranto con ammenda di 500 euro; Palermo con ammenda di 300 euro e Juve Stabia di 200 euro.

I motivi della sanzione

Le ragioni della multa sono da ricondurre al comportamento dei tifosi durante la partita di domenica con il Taranto, la cui società è stata multata per ragioni simili. Uno scontro a suon di cori da una curva all’altra che ha avuto le sue ripercussioni sulle casse delle due società. Una piccola macchia in una domenica che per entrambe le squadra ha significato salvezza e che difficilmente renderà amara una giornata di festa, soprattutto nel caso dei padroni di casa.

Le note del giudice sportivo

Queste le due note rivolte a Messina e Taranto da parte del giudice sportivo a seguito dei fatti di domenica pomeriggio:

€ 1000 ACR MESSINA A) per avere i suoi sostenitori presenti in curva sud intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari: 1- all’ingresso della tifoseria del Taranto nel settore loro riservato per cinque volte, alle ore 14,20 circa; 2- dopo un paio di minuti, alle 14,22 circa, per una ventina di secondi; 3- ad inizio gara per sei volte; 4- al 29°minuto ed al 30°minuto circa del secondo tempo per una trentina di secondi; B) per avere (otto) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco in corrispondenza dell’inizio della gara, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata; C) per avere (due) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco al 45°minuto circa del primo tempo, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 TARANTO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore ospiti loro riservato, intonato cori oltraggiosi e comportanti denigrazione e offesa per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari: 1- ad inizio gara per circa venti secondi, replicando ai cori rivolti nei loro confronti dalla tifoseria messinese; 2- al 31°minuto circa per sette volte; 3 – durante l’intervallo per circa trenta secondi; 4 – al 75°minuto circa per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare i cori intonati dai tifosi avversari prima di quelli in esame (r.proc. fed., r.c.c.).

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